ESTRATTO
SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE COSTITUENTI OGGETTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA TERRITORIALE, PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 72 E 73 DEL D. LGS 03/07/2017, N. 117 - ANNO 2019.
L’azione degli enti del terzo
settore nei seguenti indirizzi prioritari:
a. rafforzare e sviluppare le
abituali attività degli enti delle reti di partenariato, ma riconducibili ad
attività straordinarie svolte come risposta alla situazione di emergenza per
COVID-19 e che hanno determinato una spinta a intraprendere e immaginare
strade nuove per realizzare le proprie finalità statutarie, fino al punto da
modificare, sviluppare e aggiornare le stesse attività abituali per rispondere
ai bisogni sempre più complessi e multidimensionali dei destinatari;
b. anticipare e individuare
situazioni di fragilità e di bisogno determinate anche dalla situazione di
emergenza per la pandemia COVID-19 e che possano coinvolgere anche fasce di
popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone
non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.);
c. realizzare azioni di
responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare
generativo), al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a
beneficio dell’intera comunità anche in una situazione aggravata dall’emergenza
COVID-19;
d. comprendere come sviluppare
e rafforzare la così detta “infrastruttura sociale” fatta di legami sociali, di
gesti solidali, di attenzioni condivise, di capacità di donazione, di gratuità
libera da promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o
disagiate nell’ottica di un welfare generativo e di comunità in una situazione
divenuta più fragile e più complessa a causa della pandemia;
e. promuovere l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione del terzo settore, assecondando una
necessità emersa in questo periodo di limitazione sociale e distanziamento
individuale per sviluppare e rafforzare le infrastrutture digitali sul
territorio efficaci anche attraverso il possesso di dispositivi e strumenti
comunicativi adeguati e aggiornati (dotazione di strumenti idonei, connettività
adeguata, diffusione capillare e utilizzo della pec per le comunicazioni, …);
f. promuovere, strutturare e
rafforzare il coordinamento regionale e territoriale a livello istituzionale e
interno al mondo del terzo settore: considerata la difficoltà a unificare le
diverse filiere relative alle risorse finanziarie a causa della loro diversa, e
per certi aspetti, inconciliabile provenienza (UE, Stato, ALTRI ENTI
PUBBLICI, FONDAZIONI PRIVATE, ecc.) occorre coordinare la loro finalizzazione
per integrarle e dirigerle efficacemente verso le esigenze delle persone e del
loro progetto di vita complessivo e ampliando la platea dei fruitori,
attraverso progettualità condivise e multi stratificate (cioè capaci di
rispondere a bisogni complessi, in continua, veloce e progressiva mutazione, la
cui risposta esige l’integrazione strategica di una molteplicità di competenze
e di enti). La fattibilità e l’attuazione di questo indirizzo richiama ad una
collaborazione proattiva e di lunga prospettiva istituzioni pubbliche (Regione,
ATS, Ambiti di zona, …), enti del terzo settore (Associazioni e organizzazioni
di secondo livello, federazioni di enti, CSV, CSV NET Lombardia, FORUM TS, …) e
altri enti (Fondazioni, Enti del privato sociale, Enti profit, …) per mettere
in atto una vera e reale co-programmazione e co-progettazione.
I beneficiari delle risorse sono:
a. le organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro regionale (L.R. n. 1/2008 e ss.mm.) alla
data di approvazione del presente Bando;
b. le associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro regionale (L.R. n. 1/2008 e ss.mm)
sempre alla data di approvazione del Bando;
c. esclusivamente per la
tipologia di progetti indicata più sotto come “iniziative” i soggetti
proponenti possono essere associazioni, organizzazioni ed enti di carattere
privato diversi dalle società, dalle cooperative sociali e dalle imprese
sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale con sede operativa all’interno del
territorio regionale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o
dall’atto costitutivo, siano coerenti con le finalità riconducibili all’uscita
dall’emergenza determinata dalla pandemia di Coronavirus anche attraverso
risposte circostanziate e capillari ai bisogni immediati delle persone e 4
delle comunità emergenti in campo sociale e funzionali agli obiettivi della
programmazione regionale.
I beneficiari (organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale: categorie a) e b),
nell’attesa dell’introduzione del Registro unico nazionale del terzo settore
dovranno essere iscritti nel Registro regionale dell’associazionismo e del
volontariato oppure ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di
settore, ma con operatività documentata sul territorio della Regione Lombardia.
I progetti presentati
dalle categorie di beneficiari contraddistinte con la lettera a) e b) dovranno
essere realizzati da partnership inter-associative comprendenti, oltre agli
Enti partner, gli Enti locali, attraverso l’Ufficio di Piano, altri Enti e Istituzioni
– pubbliche e private – del territorio, Enti profit e no profit, Enti del
sistema regionale (ATS, ASST, ASP, …), Fondazioni.
Non saranno ammesse a
finanziamento azioni progettuali che siano la mera prosecuzione o
riproposizione di azioni finanziate con precedenti Avvisi/Bandi di cui alle DGR
234/2018 e DGR 1513/2019 o da altri avvisi/bandi regionali. Regione Lombardia
intende evitare la frammentazione eccessiva delle progettazioni, favorire le
partnership inter-associative, incrementare l’attività di volontariato
soprattutto nell’ambito giovanile, favorire l’incremento della capacity
building degli enti (intesa come attenzione allo sviluppo delle risorse umane
in termini di cultura del dono e di qualificazione delle competenze, del
management associativo e del suo rinnovamento, della creazione di un ambiente
in grado di innescare percorsi virtuosi che favoriscono la sostenibilità e lo
sviluppo del progetto, dell’incremento del dialogo interistituzionale e della
diffusione del principio della coprogettazione) in questa fase di transizione
verso la piena realizzazione della riforma del Terzo settore e il rinnovamento
del modello di welfare regionale verso livelli di maggiore unitarietà e
integrazione delle risposte ai bisogni.
Il finanziamento regionale
richiesto, a pena di esclusione, non può essere superiore al 80% del costo
complessivo del progetto. La quota di cofinanziamento, pari ad almeno il
20% del costo complessivo del progetto, costituisce un requisito essenziale e
sarà a carico dei soggetti proponenti e degli eventuali partner, da indicarsi
nel Piano finanziario.
Costituiscono elementi di
co-finanziamento le raccolte fondi, le donazioni, le risorse economiche e la
valorizzazione dell’attività di volontariato nella misura dei vincoli previsti
dall’Avviso. A garanzia della sostenibilità del progetto il costo
dell’iniziativa non può superare l’80% delle entrate risultanti dal conto
economico dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’ente proponente,
o, in caso di partenariato, sarà preso in considerazione il totale
delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti proponenti.
Le tipologie di progetti
riguardano tre distinti livelli
Territoriali con vocazione
più diretta sulla risposta ai bisogni della popolazione residente attuati da
reti territoriali significative di almeno 6 enti partner effettivi e attuato
almeno su due ambiti territoriali. Il costo massimo del progetto
territoriale riconoscibile è fissato in € 65.000,00 e non potrà essere
inferiore a € 36.000,00.
Locali presentati da una rete
di almeno 3 enti finalizzati a obiettivi più centrati sulle realtà associative
singola o sulle esigenze della realtà locale (comunale e/o di quartiere).
Il costo massimo del progetto locale riconoscibile è fissato in € 30.000,00 e
non potrà essere inferiore a € 18.000,00.
Sono ammissibili le spese
sostenute esclusivamente per la
realizzazione del progetto e le cui fatture e relative quietanze decorrano dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione e sino al
termine di realizzazione del progetto. I costi saranno ritenuti ammissibili
solo se debitamente documentati, effettivamente sostenuti e pagati dai
beneficiari nell’attuazione delle attività progettuali, giustificati e
tracciabili con documenti fiscalmente validi, strettamente connessi all’azione
approvata, riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio
del progetto e la conclusione del medesimo, ad eccezione delle spese di
progettazione che potranno essere inserite a preventivo nella proposta
progettuale. In merito, saranno emanate appositi Indicazioni operative per gli
enti.
Le spese in conto capitale sono
tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente
sulla formazione del patrimonio dell’ente, sono soggette ad ammortamento nel
tempo e il cui valore è superiore a € 516,46, comprensivo di IVA.
e spese per l’acquisto di beni in
conto capitale come sopra definite sono riconosciute nella misura di un
coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di
coefficienti di ammortamento di beni assimilabili a quelli utilizzati nello
svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988. Pertanto, le
spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate nel Bilancio di
progetto rapportandole al coefficiente sopra indicato (Es. di calcolo: acquisto
di 10 pc del valore complessivo di euro 6.000,00; la cifra da inserire a
bilancio è così calcolata: 6000 x 17,4% = euro 1041,67).
Le spese per ristrutturazione dei
beni immobili sono considerate spese non ammissibili. In riferimento al D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, art. 3, si deve intendere per “interventi di
ristrutturazione degli immobili” gli interventi edilizi rivolti a trasformare,
mediante un insieme sistematico di opere, gli organismi edilizi in tutto o in
parte diversi dal 11 precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria
dell’immobile preesistente. Sono da considerare invece spese ammissibili le
spese per gli interventi edilizi di piccola manutenzione ordinaria che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
Data di apertura 18 giugno 2020,
ore 10: apertura della piattaforma SIAGE-BANDI ONLINE per il caricamento della
proposta progettuale.
Data di chiusura Entro le ore 24
del 31 luglio 2020.
Buccinasco, 18 giugno 2020 Maurizio
Carbonera
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