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venerdì 7 maggio 2021

ESTRATTO DEL BANDO

 ESTRATTO

SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE COSTITUENTI OGGETTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA TERRITORIALE, PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DELL’ART. 72 E 73 DEL D. LGS 03/07/2017, N. 117 - ANNO 2019.

L’azione degli enti del terzo settore nei seguenti indirizzi prioritari:

a. rafforzare e sviluppare le abituali attività degli enti delle reti di partenariato, ma riconducibili ad attività straordinarie svolte come risposta alla situazione di emergenza per COVID-19 e che hanno determinato una spinta a intraprendere e immaginare strade nuove per realizzare le proprie finalità statutarie, fino al punto da modificare, sviluppare e aggiornare le stesse attività abituali per rispondere ai bisogni sempre più complessi e multidimensionali dei destinatari;

b. anticipare e individuare situazioni di fragilità e di bisogno determinate anche dalla situazione di emergenza per la pandemia COVID-19 e che possano coinvolgere anche fasce di popolazione particolarmente esposte (ad esempio: minori, anziani soli, persone non autonome in situazioni di precarietà economica, ecc.);

c. realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell’intera comunità anche in una situazione aggravata dall’emergenza COVID-19;

d. comprendere come sviluppare e rafforzare la così detta “infrastruttura sociale” fatta di legami sociali, di gesti solidali, di attenzioni condivise, di capacità di donazione, di gratuità libera da promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane disgregate o disagiate nell’ottica di un welfare generativo e di comunità in una situazione divenuta più fragile e più complessa a causa della pandemia;

e. promuovere l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del terzo settore, assecondando una necessità emersa in questo periodo di limitazione sociale e distanziamento individuale per sviluppare e rafforzare le infrastrutture digitali sul territorio efficaci anche attraverso il possesso di dispositivi e strumenti comunicativi adeguati e aggiornati (dotazione di strumenti idonei, connettività adeguata, diffusione capillare e utilizzo della pec per le comunicazioni, …);

f. promuovere, strutturare e rafforzare il coordinamento regionale e territoriale a livello istituzionale e interno al mondo del terzo settore: considerata la difficoltà a unificare le diverse filiere relative alle risorse finanziarie a causa della loro diversa, e per certi aspetti, inconciliabile provenienza (UE, Stato, ALTRI ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI PRIVATE, ecc.) occorre coordinare la loro finalizzazione per integrarle e dirigerle efficacemente verso le esigenze delle persone e del loro progetto di vita complessivo e ampliando la platea dei fruitori, attraverso progettualità condivise e multi stratificate (cioè capaci di rispondere a bisogni complessi, in continua, veloce e progressiva mutazione, la cui risposta esige l’integrazione strategica di una molteplicità di competenze e di enti). La fattibilità e l’attuazione di questo indirizzo richiama ad una collaborazione proattiva e di lunga prospettiva istituzioni pubbliche (Regione, ATS, Ambiti di zona, …), enti del terzo settore (Associazioni e organizzazioni di secondo livello, federazioni di enti, CSV, CSV NET Lombardia, FORUM TS, …) e altri enti (Fondazioni, Enti del privato sociale, Enti profit, …) per mettere in atto una vera e reale co-programmazione e co-progettazione.

 

 

I beneficiari delle risorse sono:

a. le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale (L.R. n. 1/2008 e ss.mm.) alla data di approvazione del presente Bando;

b. le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale (L.R. n. 1/2008 e ss.mm) sempre alla data di approvazione del Bando;

c. esclusivamente per la tipologia di progetti indicata più sotto come “iniziative” i soggetti proponenti possono essere associazioni, organizzazioni ed enti di carattere privato diversi dalle società, dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con sede operativa all’interno del territorio regionale, le cui attività, come risultanti dallo statuto o dall’atto costitutivo, siano coerenti con le finalità riconducibili all’uscita dall’emergenza determinata dalla pandemia di Coronavirus anche attraverso risposte circostanziate e capillari ai bisogni immediati delle persone e 4 delle comunità emergenti in campo sociale e funzionali agli obiettivi della programmazione regionale.

I beneficiari (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale: categorie a) e b), nell’attesa dell’introduzione del Registro unico nazionale del terzo settore dovranno essere iscritti nel Registro regionale dell’associazionismo e del volontariato oppure ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ma con operatività documentata sul territorio della Regione Lombardia.

I progetti presentati dalle categorie di beneficiari contraddistinte con la lettera a) e b) dovranno essere realizzati da partnership inter-associative comprendenti, oltre agli Enti partner, gli Enti locali, attraverso l’Ufficio di Piano, altri Enti e Istituzioni – pubbliche e private – del territorio, Enti profit e no profit, Enti del sistema regionale (ATS, ASST, ASP, …), Fondazioni.

Non saranno ammesse a finanziamento azioni progettuali che siano la mera prosecuzione o riproposizione di azioni finanziate con precedenti Avvisi/Bandi di cui alle DGR 234/2018 e DGR 1513/2019 o da altri avvisi/bandi regionali. Regione Lombardia intende evitare la frammentazione eccessiva delle progettazioni, favorire le partnership inter-associative, incrementare l’attività di volontariato soprattutto nell’ambito giovanile, favorire l’incremento della capacity building degli enti (intesa come attenzione allo sviluppo delle risorse umane in termini di cultura del dono e di qualificazione delle competenze, del management associativo e del suo rinnovamento, della creazione di un ambiente in grado di innescare percorsi virtuosi che favoriscono la sostenibilità e lo sviluppo del progetto, dell’incremento del dialogo interistituzionale e della diffusione del principio della coprogettazione) in questa fase di transizione verso la piena realizzazione della riforma del Terzo settore e il rinnovamento del modello di welfare regionale verso livelli di maggiore unitarietà e integrazione delle risposte ai bisogni.

Il finanziamento regionale richiesto, a pena di esclusione, non può essere superiore al 80% del costo complessivo del progetto. La quota di cofinanziamento, pari ad almeno il 20% del costo complessivo del progetto, costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti proponenti e degli eventuali partner, da indicarsi nel Piano finanziario.

Costituiscono elementi di co-finanziamento le raccolte fondi, le donazioni, le risorse economiche e la valorizzazione dell’attività di volontariato nella misura dei vincoli previsti dall’Avviso. A garanzia della sostenibilità del progetto il costo dell’iniziativa non può superare l’80% delle entrate risultanti dal conto economico dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’ente proponente, o, in caso di partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti proponenti.

 

Le tipologie di progetti riguardano tre distinti livelli

Territoriali con vocazione più diretta sulla risposta ai bisogni della popolazione residente attuati da reti territoriali significative di almeno 6 enti partner effettivi e attuato almeno su due ambiti territoriali. Il costo massimo del progetto territoriale riconoscibile è fissato in € 65.000,00 e non potrà essere inferiore a € 36.000,00. 

Locali presentati da una rete di almeno 3 enti finalizzati a obiettivi più centrati sulle realtà associative singola o sulle esigenze della realtà locale (comunale e/o di quartiere). Il costo massimo del progetto locale riconoscibile è fissato in € 30.000,00 e non potrà essere inferiore a € 18.000,00.

 

Sono ammissibili le spese

sostenute esclusivamente per la realizzazione del progetto e le cui fatture e relative quietanze decorrano dal giorno successivo alla data di sottoscrizione della convenzione e sino al termine di realizzazione del progetto. I costi saranno ritenuti ammissibili solo se debitamente documentati, effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari nell’attuazione delle attività progettuali, giustificati e tracciabili con documenti fiscalmente validi, strettamente connessi all’azione approvata, riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione del medesimo, ad eccezione delle spese di progettazione che potranno essere inserite a preventivo nella proposta progettuale. In merito, saranno emanate appositi Indicazioni operative per gli enti.

Le spese in conto capitale sono tutte quelle spese per acquisto beni che incidono direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell’ente, sono soggette ad ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a € 516,46, comprensivo di IVA.

e spese per l’acquisto di beni in conto capitale come sopra definite sono riconosciute nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di ammortamento di beni assimilabili a quelli utilizzati nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal DM 31/12/1988. Pertanto, le spese per attrezzature e materiali andranno valorizzate nel Bilancio di progetto rapportandole al coefficiente sopra indicato (Es. di calcolo: acquisto di 10 pc del valore complessivo di euro 6.000,00; la cifra da inserire a bilancio è così calcolata: 6000 x 17,4% = euro 1041,67).

Le spese per ristrutturazione dei beni immobili sono considerate spese non ammissibili. In riferimento al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, art. 3, si deve intendere per “interventi di ristrutturazione degli immobili” gli interventi edilizi rivolti a trasformare, mediante un insieme sistematico di opere, gli organismi edilizi in tutto o in parte diversi dal 11 precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente. Sono da considerare invece spese ammissibili le spese per gli interventi edilizi di piccola manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

 

Data di apertura 18 giugno 2020, ore 10: apertura della piattaforma SIAGE-BANDI ONLINE per il caricamento della proposta progettuale.

Data di chiusura Entro le ore 24 del 31 luglio 2020.

 

Buccinasco, 18 giugno 2020                                   Maurizio Carbonera

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